Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e Piano Territoriale della Città Metropolitana
La legge n. 56 del 7 aprile 2014 intitolata "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ha trasformato le province in città metropolitane dove esistevano.
L'art. 1, comma 44 della Legge 56/2014 stabilisce che:
"La città metropolitana adotta e aggiorna ogni tre anni un piano strategico di sviluppo del territorio metropolitano, anche in relazione agli obiettivi indicati dall'Unione Europea e dalle strategie nazionali, comprensivo dei contenuti di pianificazione strutturale-strutturale, delle linee generali di organizzazione del territorio e, in particolare, con riferimento alla localizzazione delle infrastrutture e delle opere di interesse metropolitano o sovracomunale, nonché degli obiettivi di sviluppo economico e sociale, nonché degli interventi da realizzare nel triennio."
La norma conferma quindi la tradizionale competenza in materia di pianificazione territoriale assegnata alla provincia.
Con particolare riferimento alla Calabria, l'art. 42 della legge regionale n. 19 del 16 aprile 2002 assegna alla Provincia il ruolo di coordinamento generale per la gestione della trasformazione territoriale. In particolare, il comma 1 recita:
"Il piano territoriale di coordinamento provinciale, in conformità con il quadro territoriale regionale, definisce le linee guida di sviluppo strategico del territorio provinciale e in particolare indica: (a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla vocazione prevalente delle sue parti; (b) la localizzazione di importanza strategica per la Provincia di infrastrutture, opere pubbliche e servizi; (c) le aree in cui istituire parchi e riserve naturali ai sensi della LR 10 aprile 2003, n. 10; (d) i criteri generali per l'individuazione e la tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico, storico e culturale del territorio provinciale, anche in attuazione delle disposizioni del quadro territoriale regionale."
La norma aggiunge anche un'ulteriore nota di particolare rilevanza: l'adozione (triennale) e l'aggiornamento (annuale) del piano strategico nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza.